di Mario Contini Junior
“le persone diventano etiche e garantiscono la cittadinanza lungo la vita”.
Per essere cittadino è necessario vivere con dignità. Questo include l’educazione come cammino obbligatorio per costruire la cittadinanza attiva, oltre alla salute, ad un ambiente adeguato e alla giustizia nella distribuzione dei redditi. Questi punti fanno parte dei diritti sociali degli uomini. Gli Stati hanno l’obbligo di garantire dignità alla vita, offrendo condizioni di salute, lavoro, ambiente. Per quanto sia possibile, sono necessari parametri etici, idee sostenute attraverso valori democratici e fatti quotidiani, oltre al dibattito costante sulle attività più corrette, giuste e benefiche per l’essere umano, l’ambiente e la società in generale.
Il legame tra la cittadinanza e la qualità della vita è stretto, una volta che le condizioni di vita di un popolo rispecchiano la sua situazione come cittadino.
I cittadini italiani hanno il diritto, ma anche il dovere “civico”, di votare (art. 48 della Costituzione). Se una persona non va a votare, non c’è nessuna conseguenza, perché questo dovere non è sottoposto a sanzioni penali d’inadempimento.
Da alcuni anni gli italiani discutono sull’opportunità di permettere anche agli stranieri di votare (elettorato attivo) ed essere eletti (elettorato passivo) nelle elezioni comunali, provinciali e regionali.
Le recenti proposte avanzate da più parti circa l’estensione del diritto di voto e circa la modifica della disciplina legislativa della cittadinanza italiana riportano all’attenzione della pubblica opinione il tema dei diritti politici degli stranieri.
Da più parti si afferma che l’estensione dei diritti politici agli stranieri sarebbe uno strumento per accelerare la loro integrazione nella società in cui vivono.
I giornali di oggi (30 marzo 2008) riportano le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, presidente del PdL che lancia la proposta “con il mio nuovo governo ne discuteremo, stabiliremo i criteri”, una certa disponibilità ad aprire ed assicurare “partecipazione attiva alla vita politica e economica”. Naturalmente, immediatamente bocciata dalla Lega Nord. “Stramberie”, commenta il Calderoli, invocando il loro “patto sul programma”. In sintesi, ci sarà un altro dietrofront del Psiconano.
Cari lettori, se vi ricordate bene, da alcuni anni, anche Fini (nel 2004) aveva fatto una proposta del genere: “diritto al voto amministrativo agli stranieri che avessero maturato sei anni di residenza.” Una delle condizioni per la domanda della “Carta di Soggiorno” era aver maturato sei anni di residenza. Oggi, dopo cinque anni, anche Fini ha fatto dietrofront dopo le pressioni del suoi colonnelli.
“Non sei anni, ma avere la Carta di Soggiorno”. Appunto, la Carta di soggiorno si richiedeva dopo sei anni di residenza, ma per ottenerla nei fatti ce ne volevano otto. Insomma, era l’ennesima presa in giro. Il discorso è finito lì. La proposta, innanzi tutto, è risultata assai prolissa; tutti i requisiti indicati, infatti, non erano altro che i presupposti per la concessione della carta di soggiorno, ex art. 9 del Decreto Legislativo n° 286 del 1998 (così come modificato dalla Legge 189 del 2002). Se il fine era collegare il riconoscimento del diritto di voto al possesso dei requisiti per l’ottenimento della carta di soggiorno (come è stato ipotizzato, tra l’altro, dallo stesso art. 9 del Decreto Legislativo n° 286 del 1998, comma 4 lett. D), non si era capito il motivo di quel prolungamento. Ora tocca, al Berlusconi, anche in questo caso, più un “manifesto” che altro, ma che si ritorce contro davanti alla dimostrazioni xenofobe e razzista della Lega Nord e dei sempre fascisti colonnelli di Fini.
Cari lettori, l’attribuzione dell’elettorato agli stranieri riporta immediatamente il problema al tema della titolarità dei diritti fondamentali da parte degli stranieri. L’art. 10 c. 2 Cost. – ha introdotto una riserva di legge rinforzata in materia di “condizione giuridica dello straniero”. Il costituente ha sottratto alla discrezionalità dell’azione amministrativa la disciplina della materia.
Negli ultimi anni, è stata data grande rilevanza ad alcune esperienze a livello locale e regionale, in qualche modo come “apertura” della proposta di estensione a livello nazionale.
Occorre osservare che soltanto la Legge dello Stato potrebbe disciplinare la materia. Alla legge statale aspetta, infatti, disciplinare i principi fondamentali dell’elettorato alle elezioni degli organi delle regioni a Statuto Ordinario (art. 117, c. 2, lettera P, Cost.) e più in generale la condizione giuridica dei cittadini dei paesi non appartenenti all’Unione Europea 8art. 117, c. 2 lettera A, Cost.)
Il mezzo più veloce per assicurare davvero il voto amministrativo comunale potrebbe essere una Legge Ordinaria di modifica della Delega Legislativa prevista dall’art. 2 della Legge 05 giugno 2003, N° 131 (”Legge La Loggia”) per l’adeguamento delle disposizioni legislative statali in materia di Enti Locali alla Legge Costituzionale n° 3/2001.
Non potrebbero invece provvedervi in modo autonomo né gli statuti regionali, né gli statuti comunali o provinciali, in quanto fonti a competenza riservata nella quale non rientra ciò che espressamente la Costituzione attribuisce ad altre fonti.
L’articolo 2, comma 4, T. U. sulla Disciplina dell’Immigrazione approvato con il Decreto Legislativo n° 286/98 circa la partecipazione dello straniero regolarmente soggiornante alla vita pubblica locale, fermo restando l’esclusione dall’elettorato a livello comunale.
Bisogna tener conto del fatto che, nell’ordinamento italiano era già, da tempo, prevista in merito un’esplicita applicazione del principio enunciato nella legislazione sulla condizione giuridica dello straniero con la quale la materia della partecipazione politica degli stranieri a livello locale è lasciata alla discrezionalità di ogni statuto comunale, al quale, da un lato, sembra essere consentito di adottare in materia un trattamento informato all’uguaglianza formale tra residenti italiani e stranieri e, dall’altro, è comunque imposto l’obbligo di prevedere specifiche misure in favore degli stranieri.
Le forme di partecipazione popolare degli stranieri alla vita pubblica a livello locale hanno esplicita garanzia a livello legislativo statale nelle disposizioni previste dall’articolo 8 del T. U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, le quali prevedono diverse forme di partecipazioni popolare a livello del Comune, fermo restando che in base all’articolo 4 dello stesso Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali non soltanto gli statuti dei Comuni, ma anche quelli delle Province devono disciplinare le forme della partecipazione popolare.
L’articolo 2, comma 4, T. U. – Ogni statuto comunale può prevedere diversi tipi di organizzazione di partecipazione popolare.
Lo statuto di ogni Comune promuove forme di partecipazione popolare alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel rispetto della Convenzione di Strasburgo del 1992 – di cui il governo italiano non ha ratificato il Capitolo “C” concernente l’elettorato a livello locale, in ciò espressamente autorizzata dalla Legge 08 marzo 1994, n° 203 – sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale e del T. U. delle Leggi sull’immigrazione (comma 5).
Lo Statuto di ogni Comune ha (Legge n° 142/1990) la facoltà di estendere anche agli stranieri regolarmente soggiornanti e legalmente residenti nel territorio del Comune l’accesso ai medesimi istituti di partecipazione popolare previsti a livello comunale per i cittadini italiani.
In realtà, l’intenzione manifestata di estendere agli stranieri residenti da un certo periodo di tempo il diritto di voto per le consultazioni locali, trae le sue origini sia da documenti internazionali sia da precedenti progetti di legge.
Volendo ricordare gli atti di diritto internazionale, pensiamo immediatamente alla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, del 1992. Infatti, in base alle disposizioni contenute nel Capitolo “C” della Convenzione di Strasburgo, “Ciascuna parte contraente si impegna … a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi … abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questioni nei cinque anni precedenti le elezioni” (cfr. art. 6, 1° comma). L’Italia ratificando la Convenzione del 1992, ha espressamente escluso le disposizioni dell’intero Capitolo “C”, in questo modo NON ADERENDO alle disposizioni in esso contenute (cfr. l’art. 1 della Legge n° 203 del 1994).
Quasi contemporaneamente, successivamente all’adozione del Trattato di Maastricht del 1992, il problema si è riproposto in relazione alla previsione del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali dei cittadini comunitari residenti in uno degli Stati dell’UE. Alla luce di una tale previsione, alcuni ordinamenti hanno modificato la loro Costituzione in occasione della ratifica del Trattato di Maastricht, al fine di rendere possibile questo (limitato) esercizio del diritto di voto da parte dei non cittadini (così, ad esempio, Germania, Francia, Lussemburgo e Spagna). L’Italia, invece, alla luce della nota interpretazione dell’art. 11 della Carta Costituzionale, ha ratificato il Trattato in questione con una semplice legge ordinaria, pur in presenza di una norma, come l’art. 48, che riconosce espressamente il diritto di voto ai soli “cittadini” (cfr. la Direttiva 94/80/CE, che ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di voto, nonché il successivo decreto legislativo di attuazione, n° 1996).
Come si può constatare, da diversi anni in Italia gli stranieri cittadini di un paese membro dell’Unione Europea sono elettori ed eleggibili alle elezioni europee sulla base di norme di rango primario, senza che sia stato addotto alcun tipo di remora derivante dalla necessità di revisione costituzionale. Ciò è stato possibile perché trattandosi di norme concernenti gli stranieri in virtù della riserva li legge prevista dall’art. 10, c. 2, Costituzione, si è giustamente ritenuto sufficiente l’uso della fonte primaria.
A ciò si aggiunga che alcune risoluzioni del Parlamento Europeo hanno più volte, negli ultimi quattordici anni, sollecitato i paesi dell’UE ad attuare le norme della Convenzione di Strasburgo e a riconoscere pienamente l’esercizio del diritto di voto amministrativo anche agli stranieri stabilmente residenti in uno dei paesi dell’Unione. L’approvazione di una risoluzione in materia nella seduta del 15 gennaio del 2003, nell’ambito dell’approvazione del rapporto 2001 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, l’Assemblea di Strasburgo ha raccomandato agli stati membri di “estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali e del Parlamento Europeo a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’Unione Europea da almeno tre anni” (n° 136). Sempre con tale risoluzione, il Parlamento ha esortato tutti i paesi dell’UE a “firmare e ratificare la Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale” nonché di “applicarla”.